Art. 4.

      1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sono determinate le tabelle delle circoscrizioni dei collegi elettorali delle province di Avellino e dell'Ufita-Baronia-Calore-Alta Irpinia, ai sensi dell'articolo 9 della legge 8 marzo 1951, n. 122, e successive modificazioni.